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CEDU: l’extracomunitario pericoloso può essere espulso, non è violato il diritto alla vita privata

CEDU: l’extracomunitario pericoloso può essere espulso, non è violato il diritto alla vita privata

Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità italiane di respingere la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno di un cittadino marocchino in quanto soggetto socialmente pericoloso e la sua conseguente espulsione verso lo Stato di appartenenza, la Corte EDU ha escluso che vi fosse stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto al rispetto della vita privata). La Corte ha deciso di esaminare la denuncia dell’extracomunitario ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione EDU sotto il profilo della violazione del diritto alla vita privata, analizzando nel merito la situazione del ricorrente – in particolare, trattandosi di un uomo di 39 anni non sposato, senza alcun legame specifico di dipendenza verso i suoi familiari, tutti adulti – escludendo che si versasse nell’ambito della “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione. La Corte (sentenza 14 febbraio 2019 n. 57433/15) ha ritenuto che i giudici italiani, che si erano espressamente richiamati all’articolo 8, avessero preso in esame l’interesse del Narjis alla protezione della sua vita privata rispetto all’interesse dello Stato volto alla protezione dell’ordine pubblico, applicando i criteri fissati dalla Corte EDU in materia. In particolare, si è osservato che, in considerazione dei precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale a suo carico, l’uso regolare di sostanze stupefacenti da parte del medesimo e l’apparente impossibilità del medesimo di essere inserito in un percorso professionale, le autorità italiane avevano legittimi motivi per dubitare della solidità dei suoi legami sociali e culturali con il paese ospitante.

Articolo a cura di di Alessio Scarcella – Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

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Giuseppe Montagnese